CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
15/01/2018
Con sentenza pubblicata il 22.12.2017 la Sesta sezione della Suprema Corte, dopo un excursus ragionato sulle norme che disciplinano l'attestazione di conformità a cura degli avvocati, ha affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994,art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico".