Statuto della Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"

Suggerimenti

Statuto della Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"

  1. La Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" è una libera associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, senza fini di lucro e con sede in Bologna. Essa riunisce avvocati e praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine Forense di Bologna, che esercitano la libera professione prevalentemente nell'ambito del diritto civile e commerciale. Aderisce all'Unione Nazionale delle Camere Civili e persegue le medesime finalità generali. Una volta ottenuto il riconoscimento da parte della predetta Unione Nazionale, alla denominazione ufficiale dell'associazione verrà aggiunta la dizione "Aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili".
  2. Sono organi dell'associazione il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Camerale, l'Assemblea Camerale (quest'ultima d'ora in poi definita anche semplicemente "la Camera"). Possono essere istituiti, quali organi facoltativi, uno o più Vicepresidenti, nonché un Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli organi dell'associazione, e i singoli componenti di essi, sono eletti o nominati tra i Soci con mandato biennale rinnovabile, e sono prorogati in carica - salvo il caso di decadenza o revoca - fino all'elezione o alla nomina del successore.
  3. Sono Soci della Camera Civile di Bologna gli avvocati e i praticanti aventi i requisiti previsti nell'articolo 1), che ne abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Camerale. Il Consiglio Camerale può, in deroga all'articolo 1), ammettere all'associazione avvocati iscritti ad altri Ordini Forensi, a condizione che essi esercitino la professione prevalentemente presso il foro di Bologna, ovvero abbiano acquisito in esso chiara fama e benemerenza, per motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di ammissione. L'adesione alla Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli" comporta l'accettazione delle regole di comportamento definite dalla Dichiarazione Costitutiva allegata al presente Statuto. Il mancato pagamento delle quote sociali comporta la sospensione del Socio da ogni diritto statutario, compresi quelli di intervento e di voto nell'Assemblea e nel Consiglio Camerale, nonché di elettorato attivo e passivo, a decorrere dalla scadenza del terzo mese dalla data di ricezione della richiesta formale del Tesoriere.
  4. L'Assemblea Camerale, o Camera, è composta da tutti i Soci. Essa determina le linee generali dell'attività associativa, e può conferire mandati generali o speciali al Presidente, al Consiglio Camerale nonché agli altri organi dell'associazione, al fine di perseguire specifiche finalità statutarie. Si riunisce su convocazione del Presidente, che è tenuto a fare svolgere la riunione entro sessanta giorni, ove richiesto da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea Camerale ordinaria approva il rendiconto consuntivo annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo e la relazione economico-finanziaria del Tesoriere. Elegge i Consiglieri e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora quest'ultimo sia stato istituito. Le suddette elezioni e nomine avvengono nella Assemblea Camerale ordinaria di fine anno di scadenza del mandato, ovvero nella prima Assemblea successiva al verificarsi della vacanza, per qualsiasi motivo, di ciascuna carica. La Camera delibera, ove non diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei votanti con un quorum di partecipanti alla votazione di almeno un quarto degli aventi diritto. La partecipazione e il voto per delega sono ammessi, purché con atto scritto e con un massimo di tre deleghe per ciascun partecipante alla votazione. Ciascun componente del Consiglio Camerale, compreso il Presidente, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, può sempre essere revocato e sostituito, con deliberazione della Camera a maggioranza assoluta dei votanti su un quorum di partecipanti alla votazione di almeno la metà degli aventi diritto.
  5. Il Consiglio Camerale è composto da cinque Consiglieri. La Camera può peraltro eleggere ulteriori Consiglieri, purché il loro numero complessivo sia dispari, qualora ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Camerale definisce ed esercita l'attività dell'associazione. Delibera a maggioranza semplice, con un quorum di partecipanti alla votazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Determina le quote di iscrizione annuali all'associazione, e gli eventuali contributi straordinari.
  6. Il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti sono nominati dalla Assemblea Camerale tra i Consiglieri contestualmente eletti per il biennio sociale successivo. L'eventuale successiva sostituzione del Presidente, dei Vicepresidenti e di ciascun Consigliere, per qualsiasi motivo, non modifica la durata del mandato, che scade comunque al termine del predetto biennio. Lo stesso vale in caso di elezione di ulteriori Consiglieri, ai sensi dell'articolo precedente, durante il corso del biennio. Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Presidente tra i Consiglieri in carica, salvo che la Camera non abbia deliberato di nominarli direttamente assieme all'elezione del Consiglio Camerale stesso. Nel caso che siano stati nominati dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere decadono immediatamente dalla carica in caso di dimissioni, revoca o decadenza del Presidente stesso per qualsiasi motivo. Ogni candidato alla Presidenza deve in ogni caso presentare alla Camera la lista dei soci che intende candidare come Consiglieri, in caso di propria elezione. Tuttavia, tutti i componenti degli organi dell'associazione vengono eletti individualmente e nominativamente. Quindi, la Camera può sempre derogare ai nominativi indicati nelle liste presentate dai candidati alla Presidenza.
  7. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dirige l'attività dell'associazione stessa, coadiuvato dal Consiglio Camerale. Presiede le riunioni dell'Assemblea Camerale.
  8. Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione e ne è personalmente responsabile, solidalmente con il Presidente, nei confronti dei Soci e dei terzi. Il Presidente e il Tesoriere sono gli unici organi autorizzati, anche disgiuntamente, ad assumere obbligazioni per conto dell'associazione. Il Tesoriere predispone annualmente, per l'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea Camerale, il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo, nonché una relazione economico-finanziaria di accompagnamento. La mancata approvazione del rendiconto consuntivo annuale da parte della Camera comporta l'immediata decadenza del Presidente e del Tesoriere dalla carica. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative e dei contributi straordinari.
  9. Il Segretario provvede alla redazione e alla conservazione degli originali dello Statuto e dei regolamenti, dei verbali assembleari, del protocollo degli atti, delle lettere e dei documenti dell'associazione, nonché di tutti gli altri registri e documenti della stessa. Cura le incombenze amministrative ordinarie e straordinarie del Consiglio e dell'Assemblea Camerale, ed è responsabile delle cerimonie sociali e del buon andamento delle riunioni.
  10. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, e possono ricevere da parte di quest'ultimo deleghe generali o speciali a rappresentare l'associazione di fronte ai Soci e ai terzi.
  11. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non Soci, aventi l'incarico di verificare la veridicità e la regolarità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, nonché della redazione dei rendiconti e dei bilanci. Delibera a maggioranza semplice, e ogni suo componente ha diritto di fare constare per iscritto agli atti dell'associazione il suo eventuale dissenso. Il Collegio dei Revisori dei Conti può esercitare in ogni momento - per mezzo di richieste di informazioni e di verifica ai quali gli altri organi dell'associazione sono tenuti ad adempiere senza indugio - poteri ispettivi e di controllo sulla copertura finanziaria delle obbligazioni assunte, sulla tenuta dei registri contabili, sulla veridicità e regolarità dei rendiconti e dei bilanci, e infine sulla provenienza di ogni entrata e la destinazione di ogni uscita patrimoniale. Può in ogni momento convocare l'Assemblea Camerale, e presentare ad essa relazioni informative. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono fare parte del Consiglio Camerale nel corso dei medesimi esercizi sociali relativamente ai quali esercitano le loro funzioni.
  12. Ogni Socio può essere sanzionato dalla Camera Civile di Bologna, senza pregiudizio delle competenze disciplinari dell'Ordine Forense, per violazioni della deontologia professionale o delle norme di comportamento definite dalla Dichiarazione Costitutiva allegata al presente Statuto. Ogni Socio può essere altresì sanzionato per violazioni del dovere di probità, lealtà, decoro e correttezza nei confronti della Camera Civile di Bologna così come di ogni Socio della stessa o di altre Camere affiliate all'Unione Nazionale delle Camere Civili. Le sanzioni disciplinari sono, in ordine di gravità, l'ammonimento scritto, la censura scritta, la sospensione da ogni diritto statutario interno all'associazione fino a sei mesi, l'espulsione dalla Camera Civile di Bologna. L'organo deputato a discutere ed irrogare le predette sanzioni è il Consiglio Camerale, che è tenuto a sentire in contraddittorio il Socio incolpato. Il Consiglio Camerale può nominare tra i Soci un Collegio di tre probiviri, al quale delegare l'istruttoria disciplinare e il contraddittorio, fermo restando che le sanzioni devono essere comunque irrogate dal Consiglio Camerale e che il Socio incolpato ha sempre diritto di essere sentito dallo stesso. Ogni Socio ha diritto di ricorrere alla Assemblea Camerale contro le sanzioni ricevute entro due mesi dall'irrogazione. La Camera può sempre modificare, aumentare, ridurre o revocare le sanzioni irrogate dal Consiglio Camerale, ed è tenuta ad ascoltare il Socio sanzionato che ne abbia fatto richiesta. Il Collegio dei probiviri come sopra nominato è anche competente a risolvere come giurì d'onore le questioni di correttezza professionale e di lealtà reciproca eventualmente insorte tra Soci, che siano concordi nel deferirgliele.
  13. L'anno sociale della Camera Civile di Bologna coincide con l'anno solare. L'Assemblea Camerale ordinaria deve svolgersi entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il rendiconto consuntivo.
  14. La Camera e il Consiglio Camerale possono adottare, a maggioranza assoluta dei votanti, regolamenti generali che ne disciplinino il funzionamento. In mancanza, quest'ultimo è regolato secondo i principi e le norme generalmente seguite negli istituti democratici.
  15. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera con delibera a maggioranza semplice dei votanti, su un quorum di partecipanti alla votazione pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  16. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dalla Camera con gli stessi quorum e maggioranze previsti per la modifica dello Statuto. Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione non si raggiungesse il previsto quorum di partecipanti alla votazione, lo scioglimento stesso potrà essere deliberato in seconda convocazione con un quorum di partecipanti alla votazione pari ad un terzo degli aventi diritto, e qualora nemmeno in detta Assemblea si raggiungesse tale quorum, lo scioglimento potrà essere successivamente deliberato dall'ultimo Consiglio Camerale eletto. Il Tesoriere deve presentare alla Camera, nella riunione convocata al fine di deliberare lo scioglimento, un rendiconto finale. Unitamente alla delibera di scioglimento, verrà nominato tra i Soci un liquidatore, che sarà personalmente responsabile verso i Soci e i terzi di tutte le obbligazioni assunte per conto della Camera nel corso della liquidazione. Il patrimonio sociale all'esito della liquidazione stessa dovrà essere devoluto ad enti o associazioni che perseguono finalità statutarie analoghe a quella della disciolta Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli".

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