Regolamento Elettorale della Camera Civile "ALBERTO TABANELLI"

Suggerimenti

Regolamento Elettorale della Camera Civile "ALBERTO TABANELLI"

1. Scopi del Regolamento elettorale. Definizioni.

1.1 Il presente regolamento, già approvato dal Consiglio camerale e sottoposto all'assemblea del maggio 2011 a norma dell'art. 14 dello statuto della Camera civile, disciplina le modalità di elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio camerale.

1.2 Nel prosieguo le seguenti espressioni avranno i significati di seguito specificati: "Camera civile" la Camera civile "Alberto Tabanelli" di Bologna; "Statuto" indica lo statuto della Camera civile vigente al maggio 2011; "Regolamento elettorale" il presente regolamento; "Assemblea": l'assemblea dei soci della Camera civile convocata per deliberare, anche fra altri punti all'ordine del giorno, sull'elezione di cariche sociali; "Consiglio camerale": l'organo di governo della Camera civile disciplinato all'art.5 dello Statuto; "Comitato dei Garanti": il comitato che si insedia all'apertura dell'Assemblea per lo svolgimento dei compiti stabiliti all'art. 2 seguente.

2. Svolgimento dell'Assemblea.

2.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente uscente della Camera civile o, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Consigliere più anziano presente. Il Presidente, verificata unitamente al Segretario l'esistenza del quorum costitutivo a norma di Statuto, chiama ad insediarsi il Comitato dei Garanti eletto a norma dell'articolo seguente.

2.2 Il Comitato dei Garanti dirige le operazioni elettorali, risolvendo ogni dubbio o questione che insorga nel corso delle operazioni stesse, secondo quanto previsto all'articolo seguente.

2.3 Il Presidente, in adesione all'invito indirizzatogli dal Comitato dei Garanti, chiama i candidati alla presidenza, e coloro che hanno presentato candidature singole al Consiglio camerale, ad una breve presentazione delle liste e delle candidature. Terminate le presentazioni, dichiara aperte le operazioni di voto e, all'esito, chiede al Comitato dei Garanti di proclamarne i risultati a termini dell'art.3.2 seguente.

3. Comitato dei Garanti.

3.1 Il Comitato dei Garanti è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio camerale; esso è composto da tre soci che dichiarino in via informale l'intenzione di non candidarsi alle cariche per la cui elezione viene convocata l'Assemblea.

3.2 Il Comitato dei Garanti avrà i seguenti compiti: (a) verificare, ed eventualmente integrare a norma dell'art. 4 seguente, la lista degli aventi diritto al voto; (b) ricevere le liste dei candidati alla presidenza ed al Consiglio camerale e verificarne la rispondenza al presente Regolamento; (c) procedere allo scrutinio dei voti espressi; (d) proclamare l'esito delle votazioni, previa adozione delle decisioni necessarie in ordine alla validità dei voti espressi, in conformità agli articoli seguenti, e ad eventuali contestazioni emerse nel corso dei lavori

3.3 Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza; lo svolgimento e l'esito dei suoi lavori viene fatto constare nel verbale dell'Assemblea, salvo che il Comitato dei Garanti decida di redigere e sottoscrivere un suo verbale che sarà allegato come parte integrante di quello dell'Assemblea.

3.4 Il Comitato dei Garanti esaurisce le sue funzioni con la sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

4. Elettorato attivo.

4.1 Partecipano al voto tutti gli iscritti alla Camera civile al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea che abbiano pagato la quota di iscrizione entro il 31 marzo dell'anno in corso. Farà fede l'elenco dei soci paganti predisposto dal Tesoriere al 31 marzo ed approvato anche con integrazioni dal Consiglio camerale prima dell'Assemblea.

4.2 Qualora l'Assemblea si svolga prima del 31 marzo, l'elenco degli aventi diritto al voto potrà essere integrato dal Comitato dei Garanti con coloro che abbiano versato la quota medio tempore, comunque non oltre la dichiarazione di apertura dei lavori dell'Assemblea.

5. Candidature alla presidenza e al Consiglio camerale.

5.1 Possono candidarsi alle cariche sociali i soci in possesso dei requisiti dell'art. 4 che precede.

5.2 A norma dello Statuto, ogni candidato alla presidenza della Camera civile presenta al Comitato dei Garanti, immediatamente dopo l'insediamento di detto organo, la sua lista di candidati al Consiglio camerale. La lista, sottoscritta da tutti i candidati, dovrà essere di numero pari a quello dei componenti il Consiglio camerale che, salvo diversa determinazione dell'Assemblea da assumersi prima della presentazione delle liste, sarà di sette persone.

5.3 Non sono ammesse liste di candidati al Consiglio camerale che non indichino un candidato alla presidenza, ma ciascun socio potrà presentare la sua candidatura singolarmente, anche al di fuori delle liste presentate dai candidati alla presidenza.

5.4 In ogni caso, ciascun socio potrà presentare la propria candidatura una sola volta, singolarmente oppure all'interno di una sola lista.

6. Espressione del voto.

6.1 Il voto sulle candidature è personale e non può essere espresso per delega. Le deleghe eventualmente rilasciate a norma di Statuto per la partecipazione all'Assemblea saranno valide per integrare il quorum costitutivo e per la trattazione ed approvazione di delibere con riferimento agli altri punti all'ordine del giorno.

6.2 Il voto sulle candidature è normalmente espresso a scrutinio segreto salvo che, essendo stata validata una sola lista dal Comitato dei Garanti, l'Assemblea decida, su proposta di quest'ultimo organo, di procedere per scrutinio palese o per acclamazione.

6.3 Ciascun socio potrà esprimere il suo voto sulla scheda indicando alternativamente: (a) una delle liste di candidati validate dal Comitato dei Garanti, indicandola col solo numero assegnato dal Comitato dei Garanti ovvero col nome del candidato alla presidenza della Camera civile: in tal caso, sarà assegnata una preferenza a ciascuno dei candidati della lista così votata; (b) i singoli candidati al Consiglio camerale, fra i quali almeno un candidato alla presidenza, scelti indifferentemente da una o più tra le varie liste validate dal Comitato dei Garanti.

6.4 Allo scopo di salvaguardare la libera espressione del voto dei soci, saranno ritenute valide anche le schede che indichino un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere. In caso di espressione del voto contraddittoria nella scelta tra le due alternative sub (a) e (b) del paragrafo che precede, il Comitato dei Garanti deciderà l'attribuzione del voto in senso conforme alla presumibile volontà del votante, dando comunque prevalenza alla preferenza espressa con indicazione nominativa.

6.5 La scheda è annullata: (a) se sia chiara la volontà del votante di non esprimere un voto valido o di farsi riconoscere; (b) se la scheda non contenga il nominativo di almeno un candidato alla presidenza, salvo che sia stata indicata la lista in conformità a quanto previsto al punto 6.3 lett. (a) .

7. Elezione dei candidati

7.1 Risulta eletto alla presidenza della Camera civile il candidato alla presidenza che, in relazione agli altri candidati alla presidenza, abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

7.2 Si procede al ballottaggio solamente qualora vi siano più candidati alla presidenza che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Nel ballottaggio si procederà a scrutinio segreto, salvo che, in presenza di due candidati, l'Assemblea deliberi, su proposta del Comitato dei Garanti, di procedere a scrutinio palese per alzata di mano o con altro metodo deciso dal Comitato dei Garanti. In ogni caso, potrà essere espressa una sola preferenza.

7.3 L'esito del ballottaggio non interferisce con l'esito delle elezioni del consiglio camerale deciso a norma della clausola seguente.

7.4 Risultano eletti al Consiglio camerale i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla lista di appartenenza, fino al raggiungimento del numero di consiglieri da eleggere.

7.5 Qualora il Presidente eletto abbia indicato uno o più Vicepresidenti nella lista da lui presentata, questi risulteranno nominati sempre che risultino eletti nel Consiglio camerale a norma della clausola che precede.

8. Modifica del Regolamento elettorale

8.1 Il Regolamento elettorale può essere modificato in ogni tempo mediante delibere conformi del Consiglio camerale e dell'Assemblea, da adottarsi nel rispetto delle maggioranze stabilite dallo statuto per ciascuno dei due organi.

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