Entra oggi in vigore la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti
Pubblicata sul Suppl. Ord. n.4 alla Gazz.Uff. 18.02.2025 n. 40
16/11/2017
Con sentenza 9.11.2017, la Cassazione ha dichiarato improcedibile un ricorso perché ha ritenuto insufficiente il deposito di copia cartacea della sentenza depositata nel PCT, senza attestazione di conformità.
Il principio, affermato per la prima volta dalla Cassazione con riferimento al caso in cui la sentenza impugnata sia stata notificata in via telematica, è che grava sulla parte “un duplice onere di certificazione: da un lato deve asseverare come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall’altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta”.