CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
02/11/2016
1) In sede di conversione in Legge del DL n. 168/2016, il legislatore ha introdotto l'art. 1bis che modifica il giudizio davanti alla Suprema Corte, sopprimendo nella maggior parte dei casi l'udienza di discussione (di seguito il testo integrale).
2) La recentissima sentenza n. 21297/2016 torna sul tema della sinteticità degli atti processuali.
In motivazione si stigmatizza la circostanza che il ricorrente abbia proposto un atto introduttivo di 251 pagine e che in particolare la "sommaria esposizione dei fatti di causa" consta di 41 pagine, 40 delle quali sono trascrizione degi atti dimessi nel grado di appello.
La Corte, da un lato afferma che il principio di sinteticità degli atti processuali "non è assitito da una specifica sanzione processuale"; dall'altro, però, dichiara ugualmente inammissibile il ricorso perchè "la violazione del principio di sinteticità (...) rischia di pregiudicare la intelleggibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla semtenza gravata (....). Ciò è quanto appunto si verifica nel caso in esame (...)."
Di seguito il link ai documenti
Cass. 21297/2016