Parliamone civilmente

Suggerimenti

Parliamone civilmente

AGGIORNAMENTO DEL CALCOLO DEL QUINTO PIGNORABILE DI STIPENDI PENSIONI SALARI DAL 22 SETTEMBRE 2022

Cosa è cambiato in merito al calcolo della quota pignorabile di stipendi, pensioni e salari?
Con la legge di conversione 21/09/2022, entrata in vigore il 22/09/2022, è stato introdotto nel decreto “aiuti bis” (d.l. 09/08/2022) l’art. 21 bis che ha modificato l’art. 545 cpc e prevede ora che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione e altri assegni di quiescenza non possono esser pignorate per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di € 1000, con la conseguenza che attualmente la quota pignorabile si calcola secondo la seguente formula: Netto mensile - € 1000 (oppure, se maggiore, doppio dell’assegno sociale mensile, che attualmente è però € 468,28 mensili) : 5 = importo pignorabile. Da segnalare che l’art. 545 cpc come novellato si applica anche a pignoramenti eseguiti prima del 22/09/2022 se non è intervenuta ancora l’ordinanza di assegnazione. Ove tale ordinanza non rispettasse i limiti, sarebbe possibile un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

QUALI PROCEDIMENTI POSSO AZIONARE PER IL RECUPERO DEL COMPENSO LEGALE?

Quale procedimento per il recupero del compenso dell’avvocato per prestazione giudiziale o stragiudiziale? 
Allo stato attuale (Cass. SSUU n. 4485/2018 – Cass. SSUU n. 4247/2020): A) compensi per attività giudiziale dell’avvocato possono essere recuperati, previa negoziazione assistita se superiori ad € 50.000, attraverso: i) procedimento speciale di cui all’art. 28 l. n. 794/1942 e 14. Dlgs. n. 150/2011 (introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc avanti all’Ufficio Giudiziario presso il quale l’avvocato ha prestato attività, tranne che nel caso di cliente consumatore: in tal caso andrà instaurato avanti all’Ufficio Giudiziario di residenza del consumatore); ii) procedimento di ingiunzione ex art. 633 cpc, previa emissione di fattura o previo opinamento del competente Ordine e sua allegazione. NB: è esclusa la possibilità di rito ordinario o di rito sommario ordinario ex art. 702 bis cpc. B) I compensi per attività stragiudiziali dell’avvocato possono esser recuperati, previa negoziazione assistita ove inferiori ad € 50.000, attraverso: i) procedimento ordinario ovvero sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc avanti al Tribunale se i compensi sono superiori ad € 5.000; ii) procedimento ordinario avanti al GdP se sono inferiori ad € 5.000 (non è infatti ammesso rito sommario ex art. 702 bis cpc avanti al GdP); iii) procedimento di ingiunzione ex art. 633 cpc, previa emissione di fattura elettronica ovvero previo ottenimento e allegazione dell’opinamento del competente Consiglio dell’Ordine.

SE HO UN DUPLICATO DEL TITOLO ESECUTIVO DEVO DICHIARARE NELLA RELATA DI NOTIFICA CHE INTENDO AZIONARE SOLO QUELLO?

Ho ottenuto un duplicato informatico del titolo esecutivo e devo notificarlo: anche in questo caso devo dichiarare nella relata di notifica che e’ l'unico esemplare che intendo azionare ex art. 476 comma 1 cpc, come dispongono alcuni protocolli e istruzioni di alcuni tribunali?
L’art. 23, comma 9, dl 173/2020 ha introdotto la possibilità di richiedere e ottenere telematicamente dalla cancelleria la formula esecutiva digitale informatica del titolo (anziché fisicamente e in forma cartacea, come avveniva una volta). La domanda offre lo spunto per chiarire che anche il duplicato informatico digitale di un titolo esecutivo (digitale informatico) è una copia del titolo, solo che non richiede l’attestazione di conformità, a differenza di una copia informatica o cartacea di esso estratta dall’avvocato, per le quali è invece necessaria l’attestazione di conformità da parte dell’avvocato. Pertanto, anche nel caso di estrazione di un duplicato informatico digitale, si dovrà dichiarare nella relata di notifica che è l’unico esemplare che si intende porre in esecuzione (senza doverne attestare anche la conformità, a differenza di quel che si deve fare in caso di copia informatica o cartacea), poiché l’art. 476, comma 1, cpc dispone che non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

E' CONSENTITA LA RICHIESTA DI VISIBILITA' DI UN FASCICOLO GIUDIZIARIO DA PARTE DI UN TERZO ESTRANEO ?

L’art. 76 disp att cpc prevede che solo le parti o I loro difensori muniti di procura possono esaminare atti e documenti del fascicolo d’ufficio e di quello delle parti costituite, facendosene rilasciare copia.
L’art. 744 cpc prevede a sua volta che chiunque puo’ chiedere copia degli atti giudiziari e la norma e’ interpretata restrittivamente, come limitata ai provvedimenti del giudice, di cui peraltro possono (o devono) essere oscurati I dati personali per ragioni di tutela dei dati sensibili e di privacy.
La visibilita’ puo’ essere richiesta e ottenuta da un terzo solo su autorizzazione del giudice.
Cio’ e’ possibile solo se intende intervenire nel giudizio e quindi e’ parte potenziale del giudizio, dimostrando la propria legittimazione all’intervento, il concreto interesse e dichiarando la volonta’ di intervenire.
Gli atti e documenti delle parti e I provvedimenti del giudice non sono inoltre assimilabili ai documenti amministrativi per I quali la legge 240/1990 prevede il diritto di accesso (vedasi da ultimo consiglio giustizia amministrativa sicilia - decreto 08/06/2022 n. 164).
Pertanto, allo stato attuale, solo le parti evocate in giudizio o I loro difensori con procura o I terzi legittimati a intervenire nel processo possono chiedere ed ottenere la visibilita’ dell’intero fascicolo telematico, mentre chiunque puo’ ottenere la visibilita’ dei soli provvedimenti del giudice di un processo, epurata dei dati sensibili e tutelati dalla privacy. 

LA PROPOSTA CONTRATTUALE IRREVOCABILE E' REVOCABILE?

La domanda contiene un ossimoro che può essere risolto in considerazione del fatto che la proposta irrevocabile ex art. 1329 cc è un atto unilaterale recettizio e come tale produce effetti solo quando giunge a conoscenza del destinatario, ai sensi dell’art. 1334 cc. Quindi, a dispetto del fatto che si chiama irrevocabile, anche la proposta irrevocabile è revocabile, ma fino a che non è giunta al destinatario e sempre che la revoca giunga a quest’ultimo prima della proposta irrevocabile. Sul punto MASSIMO BIANCA, Diritto Civile 3, il Contratto, Ed. Giuffrè, Milano, 1984, pag. 238, par. 107 “La proposta irrevocabile”, in nota 242, espone “Ovviamente la proposta può essere revocata prima che divenga efficace e cioè mediante una revoca che pervenga all’obliato prima della proposta stessa”, Inoltre vi è un altro riferimento normativo ovvero l’art. 15 Convenzione di Vienna 11.04.1980 sulla vendita internazionale di cose mobili, che recita appunto: “1. Un’offerta ha effetto quando perviene al destinatario. 2. Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all’offerta”. Ciò è particolarmente rilevante nei contratti a formazione progressiva in cui proposta e accettazione non sono simultanee, ma distanziate nel tempo.

ACCESSO A INFORMAZIONI INPS E CENTRO IMPIEGO AL DI FUORI DEL RICORSO EX ART 492 BIS CPC E INFORMATIVA AL DEBITORE

L’istanza di accesso ex art. 22 l. 241/1990 origina un procedimento amministrativo speciale ed autonomo rispetto a tutti gli altri, dato il suo contenuto (rivelazione di atti, documenti e informazioni), ed è discusso se, come per tutti i procedimenti amministrativi, debba essere data comunicazione del suo avvio al titolare dei dati (circostanza rilevante per evitare che il debitore possa compiere atti volti a sottrarre al pignoramento i propri beni). La comunicazione di avvio è dovuta in generale nei procedimenti amministrativi ai soggetti “nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” e, “qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio”, “a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari” (art. 7 l. 241/1990). Tuttavia gli artt. 22 e segg. l. 241/1990 disciplinano a parte e specificatamente il procedimento di accesso agli atti, senza prevedere per esso uno specifico obbligo di comunicazione, ma semplicemente definendo “interessati, tutti i soggetti privati …. che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso .…..” (art. 22, co.1, lett. b l. 241/1990) e “controinteressati, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22, co 1, lett. c l. 241/1990). L’art. 3 dpr 12/04/2006 n. 184, (regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi) a sua volta prevede la notifica dell’avvio del procedimento solo a questi ultimi. Di qui il dubbio sull’obbligo di comunicazione. La questione resta aperta, ma allo stato attuale l’obbligo appare escluso dalle linee guida per l'accesso al SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna), tenuto dall’agenzia regionale e centri per l’impiego, che non prevede la comunicazione al debitore allorché il creditore sia già munito di titolo esecutivo o provvedimento giudiziario esecutivo, ritenendolo già informato delle possibili azioni di recupero azionabili dal creditore nei suoi confronti. A sua volta il regolamento INPS in materia di diritto di accesso non riferisce allo stato attuale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a soggetti interessati, ma solo a soggetti controinteressati, ovvero che possano esser pregiudicati nel diritto alla riservatezza, il che non pare verificarsi nei confronti del debitore per il solo fatto che viene rivelato se percepisce una pensione. In ogni caso per utilità si indicano i link dei siti istituzionali INPS e Centro per l’Impiego Emilia Romagna da copiare per ulteriori approfondimenti e reperimento di moduli e indirizzi di recapito delle istanze di accesso agli atti:

https://www.inps.it/inps-comunica/la-carta-dei-servizidellinps/gli-strumenti-di-tutela-del-cittadino-e-dellazienda/ildiritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi

https://www.agenzialavoro.emr.it/accesso-agli-atti-del-siler

ACCESSO A INFORMAZIONI INPS E CENTRO PER L'IMPIEGO AL DI FUORI DEL RICORSO EX ART 492 BIS CPC.

E‘ possibile l’accesso diretto a INPS e/o centro per l’impiego per avere informazioni su terze persone al di fuori del ricorso ex art. 492 bis cpc? 
Il diritto di accesso a dati di enti pubblici, disciplinato dall’art. 22 l. 241/1990, è un procedimento amministrativo che consente di acquisire informazioni sullo status economico del debitore (ad esempio se pensionato o se titolare di un rapporto di lavoro) e per essere attivato non richiede l’esistenza di un titolo esecutivo, né la pendenza di una lite o l’esistenza di un provvedimento istruttorio, che consenta l’acquisizione di informazioni o documenti (ad esempio ordine di esibizione o di informazioni di cui agli artt. 210-211 cpc). Pertanto il diritto di accesso può essere esercitato indipendentemente ed autonomamente da titoli esecutivi o pendenza di giudizi o provvedimenti in corso di giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 25/09/2020 n. 19) e infatti deve “comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7, l 241/1990). Ove autorizzato, il creditore può quindi venire a conoscenza che il debitore lavora o percepisce una pensione, ancor prima di avere un titolo esecutivo e della notifica del precetto. Al contrario l’istanza di autorizzazione all’accesso a banche dati pubbliche di cui all’art. 492 cpc e 155 quater disp att cpc presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo già formato e inoltre (salvo esenzione dal termine) il decorso dei 10 gg ex art. 482 cpc dalla notificazione del precetto e dunque la sua avvenuta notificazione e allegazione all’istanza di autorizzazione. E’ così che il creditore si ritrova in questo caso ad avere un tempo ristretto, quasi dimezzato rispetto ai 90 giorni di legge, per procedere al pignoramento: prima di poterlo richiedere deve, infatti, notificare il precetto, attendere i 10 giorni di cui all’art. 482 cpc, depositare l’istanza ex art. 492 bis cpc, attendere l’autorizzazione all’accesso alle banche dati e infine inoltrarla agli Enti gestori delle banche dati per avere le informazioni sulla posizione del debitore.

ESENZIONE FISCALE E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN SEPARAZIONI - DIVORZI

C’e’ esenzione fiscale anche per gli atti contenenti mere minute di trasferimento immobiliare nei procedimenti di separazione e/o di divorzio?
Anche gli atti di esecuzione degli impegni contenenti mere minute di trasferimento immobiliare sono esenti da imposte, tasse e tributi ex art. 19 l. 87/1987 (Cass. 3704/2021), salvo restando il potere accertamento del Fisco sulla loro genuinità, ma è opportuno evitare fraintendimenti e quindi specificare nell’accordo che le attribuzioni, di cui a tali impegni, non operano direttamente il trasferimento e non obbligano al trasferimento, intendendo essere solo minute o puntuazioni di futuri contratti, senza avere carattere vincolante. E ‘ cioè opportuno specificare nell’accordo di separazione/divorzio che tali impegni hanno valore precontrattuale e che i trasferimenti o obblighi di trasferimento veri e propri saranno formalizzati in separata sede e al di fuori del procedimento, con successivo atto distinto avente carattere contrattuale vincolante, anche avanti a notaio, esonerando Cancelleria e Tribunale da ogni responsabilità ed onere, anche di trascrizione e volturazione (responsabilità e oneri da assumersi dalle parti). E ‘opportuno specificare anche e comunque che tali impegni e la loro successiva formalizzazione vincolante ed attuazione/esecuzione sono finalizzati a definire i rapporti patrimoniali tra le parti nati dal matrimonio e che quindi saranno tutti soggetti ad esenzione da imposte, tasse e tributi ex art. 19 l. 74/1987, come stabilito da Corte Cost. n. 154/1999 e confermato dalla circolare Agenzia Entrate 2/E del 2014. In ogni caso si rimanda alle delucidazioni che perverranno a breve quando saranno licenziate le modifiche al Protocollo sui trasferimenti immobiliari dall’Osservatorio sui procedimenti in materia di famiglia.

SE LA PARTE È UN AVVOCATO, POTRÀ STARE IN PROPRIO NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Se la parte è un avvocato, potrà stare in proprio nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita?
Ragioni di opportunità e convenienza e volendo deontologiche (conflitto di interessi suggeriscono alla parte, che sia anche avvocato, di nominare un proprio distinto difensore, sia nel procedimento di negoziazione assistita che nel procedimento di mediazione civile commerciale. L’art. 86 c.p.c., peraltro, prevede che “la parte o la persona che la rappresenta o assiste quando ha la qualità per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”.

Lo “stare in giudizio” “presso il giudice adito” configura uno scenario diverso da quello dei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione civile commerciale nei quali non c’è giudice, né giudizio, sicché l’interpretazione letterale (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) sembra escludere la facoltà di autodifesa sia nella negoziazione e che nella mediazione obbligatorie, nè la l. 132/2014 (negoziazione) o il dlgs 28/2010 (mediazione) dicono alcunché in punto, prevedendo solo l’assistenza obbligatoria dell’avvocato per le parti della procedura. A supporto di questa interpretazione vi è un pronunciamento della Procura di Palermo del 25/03/2016, che, riguardando una negoziazione assistita in materia di separazione promossa da una parte-avvocato-marito nei confronti del coniuge-moglie, afferma che nel procedimento introdotto dall'articolo 6 della legge numero 132/2014 non può ritenersi applicabile quanto previsto dall'articolo 86 del codice di procedura civile, che regolamenta la difesa personale della parte senza escludere le cause di famiglia. La ratio espressa: manca il giudice che gestisce i rapporti e decide del merito, conseguentemente il ruolo assunto dagli avvocati è particolare e si fa concreto il rischio di commistione di interessi.

Formazione

TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI

Azione di classe tipica e "atipica"; mediazione nelle controversie fra consumatori e imprese. Convento di S. Domenico – Sala della Traslazione, Bologna - P.zza S. Domenico, 13 Lunedì 16 Aprile 2012, ore 15:00-17:00.

CORSO “LA MENZOGNA: RICONOSCERLA, INTERPRETARLA”

La ricerca sulla menzogna è concorde sul fatto che mentire è un’attività cognitivamente ed emotivamente impegnativa, i correlati neurofisiologici, psicologici ed emozionali della menzogna, spesso, producono indizi verbali e non verbali di falso osservabili mediante particolari tecniche di osservazione.

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI: PRIME ANALISI

13 marzo 2013 h. 14,30-18,30 Avv. Maurizio de Tilla- Analisi complessiva della riforma e dei suoi aspetti problematici Dott. Andrea Tolomelli L'Amministratore di Condominio del dopo riforma Avv. Francesco Chinni –Delibere assembleari: i nuovi “quorum” e le impugnazioni

Eventi

FESTEGGIAMENTI S.IVO - ANNULLATI

L' eccezionale situazione di emergenza alluvioni che sta interessando il nostro territorio e tutta l'Emilia Romagna ci costringe ad annullare i festeggiamenti dedicati a S.Ivo, già calendarizzati per il 19 p.v., rinviandoli a data da destinarsi.

PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO

Corso di alta formazione “Professioni legali e scrittura del diritto. Tecniche di redazione per atti chiari e sintetici”, organizzato dal prof. Federigo Bambi e dalla prof. Ilaria Pagni dell’Università di Firenze.