CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
A chi spetta la pensione di reversibilità in presenza di ex coniuge divorziato e coniuge superstite del de cuius?
L’articolo 9, terzo comma, della legge 898/70, recita: “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
In tal caso, come viene ripartita?
La pensione, dunque, spetta sia all’ex coniuge divorziato sia al coniuge superstite a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti. Per Giurisprudenza costante, infatti, “il coniuge divorziato può vantare il diritto, in caso di morte dell’ex coniuge, all’attribuzione della pensione di reversibilità, subordinatamente alla presenza della condizione che l’istante sia “titolare” dell’assegno divorzile” (Cass.Civ. Sez. Lavoro 19 aprile 2019 n.11129 - Cass. Civ. SS.UU. n. 22434 del 24.09.2018). Se oltre al coniuge superstite vi sono altri coniugi divorziati, la pensione viene ripartita tra tutti gli aventi diritto. La ripartizione in quote dell’unico trattamento viene effettuata dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, il criterio temporale nella suddivisione delle quote, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo. In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota di pensione ha diritto all’intero trattamento. Idem per il coniuge superstite se il divorziato cessa dal diritto alla prestazione.
La riforma della giustizia civile Prospettive di attuazione della L.26.11.21 n.206: Novità relative alla mediazione:
In tema di mediazione la legge delega apporta significative novità. In particolare l’art. 1, comma 4, lett. c, seconda parte, prevede che: nei casi di mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore. A tal proposito rammentiamo che a fronte dell’ambiguità del d.lgs 28/2010, la circolare ministeriale del 27.11.2013 aveva affermato (apoditticamente) che “ l ’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5, comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa”. Pertanto nelle ipotesi in cui il il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità la parte deve avvalersi dell’assistenza di un difensore dal momento della presentazione dell’istanza e per tutta la procedura fino al termine.
Come si calcola il quinto pignorabile dello stipendio o della pensione?
Ecco la formula: [Netto mensile - (assegno sociale mensile + metà assegno sociale mensile)] : 5 = importo pignorabile
La Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), è pignorabile?
La Naspi come lo stipendio e la pensione è pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c.
E’ possibile accedere in caso di estrema urgenza alla cancelleria civile del GDP senza prenotazione?
Sì, in casi di urgenza è possibile.
In tema di divorzio congiunto cosa accade nel caso in cui uno dei due coniugi dopo il deposito del ricorso abbia un ripensamento e, senza alcun motivo, non compaia in giudizio di fatto revocando il consenso già prestato con la sottoscrizione del ricorso congiunto? In particolare il ricorso diviene improcedibile?
La Suprema Corte (Cass. Civ. ord. 07/07/2021 n. 19348, Cass Civ n 10463/2018, Cass. Civ. ord 19540/2018 e Cass. Civ. 6664/1998) attribuisce all’accordo sotteso alla domanda una duplice natura
La qualificazione della duplice natura della domanda congiunta (ricognitiva in ambito processuale e negoziale in ambito patrimoniale) riverbera i suoi riflessi sugli effetti della mancata riproposizione del consenso dinanzi al Tribunale, con la conseguenza che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, sotto il profilo della natura meramente ricognitiva risulta irrilevante, in quanto il ritiro di tale dichiarazione non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, mentre sotto il secondo profil o è inammissibile, dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile solo da parte di entrambi i coniugi; Pertanto la revoca sic et simpliciter del consenso prestato da una parte che rimanga immotivata non determina l’improcedibilità della domanda che andrà esaminata nel merito.