CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
11/05/2017
La Suprema Corte, superando il proprio consolidato orientamento, in considerazione dell’evoluzione del costume sociale, ha stabilito che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica
(desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione). Conseguentemente, solo se ricorre tale condizione, il giudice potrà procedere alla relativa quantificazione dell'assegno, avvalendosi di tutti i parametri indicati dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).