CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
21/09/2020
Con sentenza n.19596 depositata il 18.9.2020 le Sezioni Unite della Cassazione ha risolto il contrasto della giurisprudenza nella individuazione della parte su cui grava l'onere di promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo ed ha affermato il seguente principio di diritto:
«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti
con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di
opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si
attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis
conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».