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Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
11/11/2014
Gentili Colleghe e Colleghi, dopo la definitiva approvazione da parte della Camera dei Deputati (che non ha apportato ulteriori modifiche, rispetto a quelle approvate dal Senato) il decreto legge n.132/2014 “Recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
Appunti sull'entrata in vigore della disciplina
Pur essendo prevista l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 23) e, quindi, dal 13 settembre per le norme originarie e dall'11 novembre per le modifiche apportate, tuttavia gran parte delle norme contenute nel testo legislativo ha una diversa decorrenza che si può tentare di sintetizzare come segue:
- Possibilità di trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti (art. 1)
Teoricamente la norma è già in vigore.
I commi 5 e 5 bis prevedono però che il Ministro della Giustizia debba approvare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione un decreto regolamentare che può stabilire la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri e deve stabilire i criteri per l’assegnazione degli arbitrati con le modalità previste nel comma 5 bis.
Ci si chiede quindi se l’efficacia della disposizione sia subordinata alla preventiva approvazione di detto regolamento.
- Negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2/10)
Per la negoziazione assistita da un avvocato non è previsto (salvo errore) nessun termine particolare per l’entrata in vigore e quindi la normativa è già efficace.
Nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita è però prevista obbligatoriamente, pena l’improcedibilità del giudizio (e cioè nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e da chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00), l’art. 3 comma 8 prevede che tali disposizioni acquistino efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto e quindi, salvo errori, dal 9 febbraio 2015.
- Separazioni e divorzi consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (art.12)
Tale normativa si applica dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- Modifiche al regime di compensazione delle spese (art. 13)
Il comma 2 dell’art. 13 prevede che tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e quindi dall’11 dicembre 2014).
- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (art. 14)
L’art. 14 comma 2 prevede che tale disposizione si applichi ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- Riduzione delle ferie dei magistrati (art. 16)
La norma entra in vigore dal prossimo anno 2015 (art. 16, comma 3).
- Aumento del saggio degli interessi legali dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale (art. 17)
Tale disposizione produce effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
- Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 18)
La norma si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal 30° successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (comma 3).
Il successivo quarto comma prevede poi che, a decorrere dal 31/3/2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche.
- Modifiche in materia di procedure esecutive (art. 19)
Il sesto comma prevede che tali norme si applichino ai procedenti iniziati dal 30° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Allegati