CENA SOLIDALE C/O MENSA ANTONIANO ONLUS - SALA "LABORATORIO DEL PANE"
Il Natale di Camera Civile di Bologna "A.Tabanelli" diventa gesto solidale
22/08/2012
A seguito della pubblicazione in data 11.08.2012 in Gazzetta Ufficiale della L.134/12 di conversione del c.d."decreto sviluppo" (d.l. n.83 del 22.06.12), tra 30 gg da tale data entrerà in vigore la riforma dei procedimenti di appello e di cassazione.
E' invece in vigore dal 15 agosto scorso la Riforma degli ordinamenti professionali così come delineata nel D.p.r. 137 del 07.08.12. Nel rinviare alla sua integrale lettura si segnalano quali principali novità che ci interessano:
- pubblicità informativa: è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità infomativa deve essere funzionale all'oggetto ,veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionalee non devev essereequivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di questi obblighi costituisce illecito disciplinare.
- assicurazione: obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per la responsabilità professionale.(in vigore dal 13.08.2013) . La violazione di tale obbligo cotituisce illecito disciplinare.
- tirocinio: il tirocinio professionale è obbligatorioed è confermata la sua durata in 18 mesi, come già previsto dal d.l. n.1/2012, dunque anche per i praticanti già iscritti al relativo registro da data antecedente all'entrata in vigore del d.p.r. in esame. Per il nuovo tirocinio sono poi previste alcune novità dettagliatamente indicate.
-formazione continua: la violazione dell'obbligo di continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.
-domicilio professionale: l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.